Un appello all'attenzione per l'incolumità della propria persona e delle unità abitative lanciato dalla scrittrice imprenditrice nel settore marketing Chiara Martini:" Ormai un pò ovunque nel Paese - ha dichiarato Chiara Martini - si sente parlare di abitazioni isolate, piccoli condomini o villette, prese di mira da criminali senza scrupoli che non esiterebbero a farvi irruzione anche con i proprietari presenti nell’immobile. Questo triste dato riaccende la questione dell’uso legittimo delle armi per difesa, un tema delicatissimo di cui oggi si parla molto anche a livello istituzionale. Il problema della configurazione dell’eccesso dipende dalla circostanza che non sappiamo quali sono i limiti della legittima. Molto si scrive in tema di difesa personale e patrimoniale ma, degli aspetti dibattuti in dottrina e giurisprudenza, quello dell’uso dei mezzi a disposizione dell’offeso, mi appare il più saliente.
Il cittadino, violato nel domicilio o altro bene, se vuole difendersi senza eccedere deve essere in grado di rispettare i dettami dell’art.52 c.p. e sperare di non essere accusato di aver arbitrariamente scantonato. Le armi legittimamente portate e/o detenute, così come altri strumenti idonei alla difesa quali ad es .mezzi contundenti, lame, spray urticanti,ecc.,sono tutti ammessi ma con un doveroso distinguo: 1) nel caso in cui non sia stato violato il domicilio, il Giudice valuta la reazione dell’offeso per cogliere la c.d. proporzione soggettiva ed oggettiva (età, corporatura, mezzi a disposizione dell’aggressore rispetto a quelli dell’offeso); 2) nel caso della violazione domiciliare la proporzione per legge è presunta e l’offeso può usare i mezzi a sua disposizione a patto che percepisca situazione di pericolo attuale.
E se, nel caso di una violazione domiciliare, la paura e lo stress giocassero un brutto scherzo ed il cittadino spaventato crede di trovarsi in una situazione di pericolo che tale non è ? In questo caso sarà il giudice a valutare accuratamente se l’insieme delle circostanze in cui si è consumata la difesa abbia potuto alimentare il ragionevole convincimento del cittadino di trovarsi effettivamente in una situazione di pericolo attuale per se o per altri.”
Alfonso Maria Liguori